Commissione Elettorale Nazionale C.E.N.
13.1) – Costituzione
Entro il 30 giugno dell’anno che precede l’Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio nomina i componenti della C.E.N. che restano in carica fino all’anno che precede la successiva Assemblea elettorale.
13.2) – Composizione
La C.E.N. è costituita da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) componenti effettivi, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell’Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono tra gli effettivi il Presidente e tra tutti i componenti, il Segretario.
13.3) – Compiti
La C.E.N. svolge le attività prescritte dal Regolamento e dallo Statuto per quanto attiene all’elezione dei componenti i Comitati Territoriali e, qualora la medesima Assemblea acconsente, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell’Assemblea medesima.
Inoltre la C.E.N. ha il compito di:
– Verificare e aggiornare l’elenco dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno;
– Determinare il numero dei Delegati all’Assemblea elettorale di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell’anno che precede l’Assemblea elettiva.
– Determinare il numero dl Consiglieri di ciascun Comitato Territoriale sulla base del numero dei soci confermati rilevati al 31 dicembre dell’anno che precede l’Assemblea elettiva, tenendo conto del numero totale degli stessi consiglieri stabiliti dall’ Assemblea.
– In caso di Assemblea. la C.E.N. verifiche che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.